ASSESSORATO REGIONALE AL
TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
ALL'ASSESSORE
AL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE PER L'URBANISTICA
AL COMUNE DI CATANIA
Note
al Piano
Urbanistico Attuativo Variante Catania Sud (P.U.A. - V.C.S.) adottato con delibera
di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.
Parte II n° 18 del 03.05.2013
Il
Comitato NO PUA CATANIA, in
persona di Domenico Cosentino, Agata
Milazzo, Giovanni Vindigni
LEGAMBIENTE
ONLUS, Circolo Città Ambiente di Catania, in persona del Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Renato De Pietro, espongono e chiedono quanto segue.
1.
Premessa
In data 17.04.2013il Consiglio
Comunale di Catania ha adottato la variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA
- VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.2005.
Con le
presenti note il Comitato NOPUA e l’associazione Legambiente Catania intendono
sottoporre a codesto Assessorato ed ai componenti del Consiglio Regionale
dell’Urbanistica ……….
2. La Variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA
–VCS” ed il Progetto della Ditta Stella Polare
La variante al Piano Urbanistico
Attuativo “PUA - VCS”, adottata dal Consiglio Comunale di Catania in data
17.04.2013,è consequenziale ad un atto di indirizzo della Giunta Comunale (Delibera
n. 459/2012) con il quale si “dà mandato al
Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione
Urbanistica di predisporre tutti gli atti di pianificazione necessari da
sottoporre al Consiglio Comunale” al fine di adeguare la zonizzazione
urbanistica dell’area nonché le relative norme di attuazione alla proposta di
progetto presentata dalla ditta Stella Polare.
Il Servizio P.R.G. Pianificazione
Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica ha predisposto e
trasmesso, con nota prot. 258.272 del 08.08.2012 scheda descrittiva della
proposta presentata dalla ditta Stella Polare dalla quale si evince che “la realizzazione del Centro Polifunzionale,
così come strutturato nel progetto proposto dalla ditta Stella Polare, comporta
modifiche planimetriche e delle norme attuative, entrambi costituenti variante al Piano Urbanistico Attuativo,
nello specifico:
1.
modifica della zonizzazione
urbanistica con:
il
ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei
comparti “C”, “G”, “G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della
localizzazione delle funzioni, scissione dei lotti di proprietà di altre ditte,
modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei parcheggi
pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di
Attuazione
consentendo:
2.
superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3.
altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del
parco tematico od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4.
vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5.
superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre
una quantità minima;
6.
ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di
alberature;
7.
giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di
superficie utile;
8.
usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico
alberghiere, alberghi e chiesa;
9.
strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di
superficie utile;
10.
distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi;
11.
medie strutture di vendita;
12.
parco urbano costiero consentire le recinzioni;
13.
fascia minima di dieci metri di area a verde solo dalle strade e dal verde
pubblico;
14.
oneri concessori quantificazione in 10.409.021.
Appare, pertanto, evidente che la
proposta di progetto della ditta Stella Polare è del tutto difforme al Piano
Urbanistico Attuativo “P.U.A. - VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468
del 07.06.2005. Ciò nonostante la Giunta Comunale, invece di invitare la ditta
a rivedere la propria progettualità per adeguarla all’impianto generale del PUA
ed alle prescrizioni dell’ENAC, fa propria la proposta della ditta Stella
Polare, adducendo motivazioni di carattere generale collegate a flussi
turistici non meglio quantificati. Si legge, infatti, di “grandi numeri” e di generiche ricadute positive in campo socio
economico ed occupazionale, dando mandato al Servizio P.R.G. Pianificazione
Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica “di predisporre tutti gli atti di pianificazione necessari da sottoporre
al Consiglio Comunale al fine di variare il PUA con le modifiche di seguito
individuate:
1.
modifica della zonizzazione
urbanistica con:
il
ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei
comparti “C”, “G”, “G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della
localizzazione delle funzioni, scissione dei lotti di proprietà di altre ditte,
modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei parcheggi
pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di Attuazione consentendo:
2.
superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3.
altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del
parco tematico od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4.
vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5.
superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre
una quantità minima;
6.
ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di
alberature;
7.
giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di
superficie utile;
8.
usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico
alberghiere, alberghi e chiesa;
9.
strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di
superficie utile;
10.
distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi.”
È del tutto evidente che la
Giunta impone all’ufficio preposto la progettualità della ditta Stella Polare
che si ricorda essere un consorzio di privati ad evidente discapito
dell’interesse pubblico che, come si analizzerà nel seguito del presente documento,
vengono palesemente offesi.
Tale affermazione è supportata
dal confronto degli elaborati grafici di seguito riportati.
3. valutazione ambientale strategica
Violazione della
direttiva 2001\42\CE e del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Annullabilità ex art.
11 comma 5 D.lgs. 152\2006.
La variante urbanistica approvata il 17.4.2013 non è stata
assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, come risulta dal parere
dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Direzione regionale
dell’ambiente - Servizio 1 VAS – VIA, n.
prot. 5198 del 31.1.2013.
Il mancato assoggettamento alla Valutazione ambientale
strategica della variante del 17.4.2013 è certamente illegittimo, in quanto in palese ed evidente contrasto con le
indicazioni di legge e con gli atti regolamentari, per i seguenti motivi.
In primo luogo la variante urbanistica deve essere sottoposta
a Valutazione ambientale strategica, in quanto è idonea ad ospitare, sulla base delle prescrizioni urbanistiche
illustrate, opere soggette a valutazione d’impatto ambientale: in
particolare all’interno del comparto U zona turistica ricreativa ricettiva è
possibile localizzare, in base alle previsioni urbanistiche, parchi tematici e
altre strutture turistiche (campeggi, villaggi turistici, centri residenziali
turistici) di superficie maggiore di 5 ettari, sottoposti a verifica di impatto
ambientale, nonché strade extraurbane e parcheggi. Il punto è pacifico e
corrisponde alla prassi dell’amministrazione regionale, la cui deroga in questa
particolare circostanza non appare comprensibile.
In secondo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a
Valutazione ambientale strategica in quanto le previsioni della zona turistico
ricreativa, già poste nella zona G della variante del 16.9.1999, che occupava
la parte più vicina all’aeroporto della zona meridionale della variante, sono
state “trasferite” di diversi chilometri nella parte più lontana dall’aeroporto,
in un area collocata a sud del canale Arci, nella nuova zona U. Ciò comporta
che una pluralità di destinazioni ad alto impatto urbanistico, ambientale e
paesistico, quali parchi tematici, acquari, palaspettacoli, centri
congressuali, discoteche e drive in, sono state collocate in aree diverse da
quelle delle variante originaria,più distanti dal centro urbano di Catania
e comunque in un diverso contesto ambientale e territoriale, che deve essere
sottoposto a specifica valutazione. Il diverso carico urbanistico e ambientale
è testimoniato dalla previsione di ampliare le aree a parcheggio in questa zona
del comparto e di prevedere parcheggi multipiano a tre elevazioni. La modifica
non è di poco conto, perché mentre l’ex area G ricadeva in area già interessata
da interventi di trasformazione edilizia, perché mai compresa all’interno dei
confini della zona B della riserva naturale Oasi del Simeto, la previsione del
comparto U è di maggiore impatto ambientale in quanto ricadente in aree già
comprese nelle riserva, e perciò oggetto di minori trasformazioni, e in quanto
più lontane dalla pista aeroportuale.
In terzo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a
Valutazione ambientale strategica in quanto è stata disposta la modifica delle altezze di diverse
strutture edilizie, quali l’acquario, il palacongressi, i parcheggi multipiano,
gli alberghi e le strutture dei parchi tematici. Modifica delle altezze che
comporta un più elevato impatto
paesistico incidendo sui coni di visuale dei fruitori del litorale, di via
S. Giuseppe La Rena e della SS 114, con pregiudizio per la qualità dell’uso
della fascia costiera.
Si aggiunga che la variante del 17.4.2013 deve essere
sottoposta a Valutazione ambientale strategica anche perché la zona a sud della
pista aeroportuale, ed oggetto delle modifiche urbanistiche più importanti, è
allo stato attuale integralmente interessata da terreni ad uso agricolo, da
interventi di forestazione e da processi di rinaturalizzazione sulle vestigia
del sistema dunale preesistente. Al riguardo va ricordato che la variante
adottata il 16.9.1999 e approvata dalla Regione il 7.6.2005 non è mai stata soggetta a Valutazione ambientale
strategica, pur avendo comportato lo stravolgimento di un’area di grande
estensione, già ricadente nella zona B della riserva naturale Oasi del Simeto,
e non interessata da fenomeni di urbanizzazione. La mancata sottoposizione
della variante originaria alla Valutazione ambientale strategica non è
certamente legittima, in quanto la variante è stata approvata dalla Regione Siciliana
con il Decreto dirigenziale n. 468 del 7.6.2005, mentre, secondo la
giurisprudenza comunitaria recepita dalla Regione Siciliana con la Circolare
52120 del 5.8.2011 del dirigente generale dell’Assessorato regionale Territorio
e ambiente, dipartimento regionale dell’Urbanistica (all. … ), la Valutazione
ambientale strategica è richiesta per i piani che non siano stati ancora
approvati alla data del 21.7.2004.
La mancata sottoposizione a Valutazione ambientale strategica della variante
originaria costituisce ragione di annullamento del decreto regionale di
approvazione e di illegittimità di tutta la procedura successiva e si riverbera
anche sulla variante in oggetto: è del tutto irrilevante che la precedente
variante non sia stata impugnata, come rilevato dal Consiglio comunale in sede
di controdeduzioni, in quanto le ragioni di interesse pubblico all’annullamento
in autotutela della variante approvata il 7.6.2005, quantomeno nella parte a
sud della pista aeroportuale, derivano dalla circostanza che l’area non è stata
interessata da interventi edilizi e ha conservato le caratteristiche originarie
di territorio agricolo con processi di rinaturalizzazione in corso. La
sussistenza del pubblico interesse alla sottoposizione anche della variante
originaria alla valutazione ambientale strategica è dimostrato, in particolare,
dal parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania del
9.5.2012 (all. …), con il quale l’ente preposto alla tutela del paesaggio e
dell’ambiente richiede specificamente l’effettuazione di una valutazione
ambientale strategica, facendo rilevare come le attuali condizioni
territoriale, non incise in alcun modo
dalle previsioni della variante già approvata, ma non attuata, verrebbero
stravolte ove si approvasse e attuasse la variante in oggetto, lamentando la
trasformazione territoriale che deriverebbe dalla “concentrazione di costruito,
uomini, attrezzature e infrastrutture” che “determinerà condizioni
significativamente diverse per la flora e per la fauna e in genere per tutti
gli equilibri dei delicati ecosistemi”.
Per cui a fronte dell’interesse pubblico alla tutela del
territorio e dell’ambiente, nonché a quello di evitare di incorrere in una
onerosa procedura di infrazione comunitaria – procedura che gli esponenti si
riservano di avviare in caso di approvazione -, non sussistono interessi
privati consolidati in mancanza di prescrizioni esecutive e di richieste di
atti concessori nell’area a sud della pista aeroportuale, oggetto specifico
della variante del 17.4.2013.
4. Piano per l’Assetto Idrogeologico
della Regione Siciliana (PAI) –Vincoli Rischio
Idraulico
La
variante annovera, tra i suoi elaborati, la tav. 3ba nella quale vengono
evidenziati i vincoli presenti sull’area e derivanti dal Piano per l’Assetto
Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI).
Della
presenza di tali vincoli, però, non vi è riscontro all’interno delle Norme Tecniche
di Attuazione le quali fanno riferimento esclusivamente alle zone di vincolo
aeroportuale trascurando, di fatto, l’esistenza di zone a rischio idraulico R2
(rischio medio) ed R3 (rischio elevato).
Eppure
nella Relazione Generale del PAI, a pag. 136, si legge che gli Enti Locali
“saranno invitati
ad integrare le schede progettuali con progetti preliminari o successivi gradi
di progettazione, al fine di dare inizio alla verifica di compatibilità degli
interventi con le finalità del Piano.
Per progetto preliminare si intende quanto
stabilito dalla legge 109/94 (così come modificata e integrata dalle leggi
regionali 7/2002 e 7/2003) che, al comma 3 dell’art. 16, recita:
“Il
progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro
delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una
relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti
dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti,
nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa”.”
Ed ancora
“Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire; il comma 1, art.18, del D.P.R. 554/99 stabilisce che il progetto
preliminare, salvo diversa determinazione del Responsabile del Procedimento, è
composto da:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
La Relazione
illustrativa (art.19, D.P.R. 554/99), secondo la tipologia, la categoria
el’entità dell’intervento, contiene:
·
la descrizione
dell’intervento da realizzare;
·
l’illustrazione
delle ragioni della scelta della soluzione prescelta sotto il profilo
·
localizzativo e
funzionale;
·
l’esposizione
della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di
·
prefattibilità
ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche,
·
idrologiche,
idrauliche;
·
l’accertamento,
in ordine alla disponibilità, delle aree o immobili da utilizzare;
·
gli indirizzi
per la redazione del progetto definitivo;
·
il
cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
·
svolgimento
delle varie attività;
·
le indicazioni
necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione
·
delle opere
esistenti.
La Relazione
tecnica (art.20, D.P.R. 554/99) riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione, connessi alla tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare,
con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono
essere riscontrate nell’intervento.
In particolare,
la relazione tecnica relativa ad un intervento di mitigazione idraulica del
P.A.I. deve contenere:
·
analisi
conoscitiva del territorio mediante l’individuazione delle infrastrutture viarie
e di approvvigionamento, gli insediamenti civili, agricoli e industriali e le
·
opere di
sistemazione fluviale e costiera;
·
studio
idrologico ed idraulico (mediante modellazione matematica)dell’intervento di
mitigazione del rischio.
La Relazione
tecnica relativa ad interventi di mitigazione del rischio geomorfologico, deve
contenere:
•
l’analisi
conoscitiva, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, gli aspetti idraulici,
l’uso dei suoli, la descrizione degli squilibri geomorfologici e l’individuazione
dei principali processi in atto, la descrizione degli interventi esistenti,
considerando un ambito di analisi che comprenda almeno l’intero versante in cui
è inserita l’area in esame.
Lo studio di
prefattibilità ambientale (art.21, D.P.R. 554/99), in relazione alla tipologia,
categoria, all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni
che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale, deve contenere:
a) la verifica di compatibilità dell’intervento con le
prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, sia
a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della
realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali;
c) l’illustrazione delle ragioni della scelta del sito
e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da
inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che
si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di
settore per l’esercizio di impianti,
f) nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si
intendono adottare per assicurarne il rispetto.
Gli schemi
grafici del progetto preliminare (art.22, D.P.R. 554/99) devono essere redatti
in scala adeguata e debitamente quotati, con gli opportuni tematismi e le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento.
L’art.46 del
D.P.R. 554/99, ai commi 1 e 2, recita:
“Ai sensi
dell’art. 16, comma 6, della legge 109/94, i progetti preliminari sono
sottoposti, a curadel responsabile del procedimento e alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia,alla categoria,
all’entità e all’importanza dell’intervento.
La verifica è
finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale
ed
economica della
soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali,prestazionali e tecniche contenute nel documento
preliminare alla progettazione e tende all’obiettivo diottimizzare la soluzione
progettuale prescelta”.”
Nulla
di quanto previsto è stato redatto dal Comune di Catania.
Eppure
il PUA viene ritenuto strategico per lo sviluppo turistico della città
prevedendo centinaia di lavoratori giornalmente impiegati nelle attività
previste, con migliaia di visitatori che ogni anno dovrebbero usufruire dei
servizi previsti.
La
presenza oggi di aree a rischio idraulico R2 (rischio medio) ed R3 (rischio
elevato), che diventerebbero in presenza delle strutture ed infrastrutture
presenti nel PUA aree a rischio idraulico R4 (rischio molto elevato), esigono
progetti di mitigazione del rischio, ad oggi inesistenti,che andrebbero
approvati e finanziati ancor prima di qualunque variante urbanistica che
volesse ossequiare gli interessi della Ditta Stella Polare.
Ed
ancora al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei fruitori dell’area
PUA gli eventuali interventi/progetti di mitigazione del rischio vanno
realizzati prima di concedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione
di ciascun intervento pianificato nella variante PUA 2013.
5.
Studio
Geologico - Circolare ARTA 15 Ottobre
2012, prot. n. 57027
Con la circolare 15 Ottobre 2012, prot. n.
57027 – entrata in vigore dall’1 Novembre 2012 - codesto Assessorato impartisce
alle amministrazioni locali le istruzioni
per l’effettuazione degli studigeologici per la formazione, la revisione
el’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Si legge nella
circolare
“Il legislatore, infatti, riconosce alle
discipline geologiche un ruolo importante nei processi di pianificazione,
programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici del territorio
regionale.
Ciò è conseguente alla convinzione che una corretta
politica di salvaguardia esviluppo delle risorse ambientali deve essere basata
sulla conoscenza evalutazione dei fattori fisici che ne condizionano l’uso.
Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei
parametri geologico ambientali che possono influenzare le trasformazioni
antropiche e, sulla base diessi, pianificare uno sviluppo coerente e
consapevole dei limiti imposti dafattori naturali quali l’assetto geologico,
geomorfologico, idrogeologico esismico.”
La Circolare
dispone che per la redazione degli strumenti urbanistici generali e
prescrizioni esecutive, nonché per la revisione e rielaborazione di quelli non
corredati da idoneo studio geologico, dovranno essere effettuate le indagini e
gli studi così come specificati:
a) Analisi delle informazioni
esistenti;
b) Cartografia di analisi (Carta
geologica, Carta geomorfologica, Carta idrogeologica, Carta litotecnica, Carta
delle indagini);
c) Cartografia di sintesi (Carta delle
pericolosità geologiche, Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica,
Carta della suscettività del territorio);
d) Risultati delle indagini;
e) Relazioni.
È palese, alla
luce di quanto contenuto nella Circolare, che la variante adottata dal Consiglio
Comunale deve annoverare tra le cartografie lo stralcio dello studio geologico
redatto secondo le disposizioni normative oggi vigenti, ma ciò non è stato
rispettato dal Comune di Catania
Si portata, a conclusione di questo punto, le
conclusioni della Circolare:
“Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo
alla scrupolosa osservanza delle superiori direttive onde pervenire ad una
significativa riduzione del rischio geologico (frane, alluvioni, terremoti,
eruzioni vulcaniche, ecc.) nella nostra Regione che presenta un elevato livello
di rischio, sia per oggettive condizioni naturali che in conseguenza di errati
interventi antropici che ne hanno ulteriormente elevato il livello e la
pericolosità.”.
La mancanza di
uno studio geologico a supporto della documentazione della variante non è
frutto di una dimenticanza, in quanto l’amministrazione comunale era certamente
a conoscenza della estrema delicatezza del contesto territoriale sotto
l’aspetto geomorfologico. In quanto la delicatezza del territorio trova
specifica conferma nello studio geologico a supporto della proposta di Piano
regolatore generale del 2012, già depositato presso il Consiglio comunale, dove
le aree oggetto della variante vengono definite, nelle tavole di piano, quali
zone di
alta pericolosità potenziale per
input sismico, in quanto soggette a liquefazione di sedimenti sciolti
(sabbie monogranulari sature); studio geologico che trova a sua volta conforto
in uno studio scientifico condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, pubblicato nella rivista Rapporti Tecnici, anno 2009, numero 110
(Allegato n. .... ).
6. Masserie ed edifici storici
Tra gli elaborati della variante vi è la Tav. 17V
“Edifici esistenti – Stralcio scala 1:5000” nella quale viene presentata una
documentazione fotografica di n.7 edifici.
Si tratta nello specifico di masserie ed edifici
storici che nelle NTA adeguate al decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.05 andavano
salvaguardate, riqualificate ed inserite organicamente negli interventi
progettuali e che oggi la variante cancella sulla base di alcuni scatti
fotografici senza alcun approfondimento sul valore storico, culturale,
antropologico e paesaggistico.
Tale eliminazione è del tutto arbitraria ed in
contrasto con le indicazioni del Piano Paesistico della Provincia di Catania che
annovera tra i beni culturali ed ambientali proprio quelle masserie che
l’attuale variante ha cancellato permettendone la futura demolizione a
vantaggio della ditta Stella Polare e del suo progetto ed a svantaggio della
memoria collettiva e dell’identità dei luoghi.
Si ricorda che l’Arch. Caffo, nella Conferenza di Servizi del 16.11.99
sottolineava come “… la
realizzazione dei villaggi turistici andrebbe a cancellare l’attuale “trama”
agraria (opere di antropizzazione, colture) di quel territorio, che ne costituisce
la sua struttura “storica”, che va conservata e per questo rivitalizzata con
interventi con essa compatibili. È necessario, dunque, un “ridisegno critico”
delle suddette zone, che investa tutta l’area considerata in funzione
dell’effettivo ed attuale “uso del suolo”, operando interventi che permettano
il mantenimento dei valori paesistico-ambientali ancora presenti o la
riqualificazione di quelle parti che, per un precedente uso distorto, risultino
oggi compromesse. … Anche per il “parco costiero attrezzato” si dovrà tenere in
considerazione quanto già detto a proposito della tutele della struttura del
paesaggio agrario, per non cancellare, anche se con opere di “verde”, le opere
e le colture esistenti”.
Di seguito si riporta un IGM 1:25.000 (anno 1924) a
conferma del valore storico culturale delle masserie che oggi la ditta Stella
Polare pretende demolire.
7
Violazione dell’art. 2 l.r. 78\71: mancanza di prescrizioni esecutive e dello
studio agricolo forestale.
La variante del 17.4.2013 – sia nella parte in cui
modifica, sia nella parte in cui conferma, la variante adottata il 16.9.1999 e
approvata il 7.6.2005 – è in contrasto con la disciplina urbanistica regionale,
non solo perché in contrasto con le direttive comunali e in difformità dallo stesso
schema di massima del Piano regolatore generale, ma anche perché in chiaro
contrasto con specifici obblighi previsti dalla disciplina vigente.
In particolare, la variante è certamente in contrasto con
l’art. 2, commi 1 e 2, l.r. 78\71, in quanto, pur regolando un’area vasta, non contiene le prescrizioni esecutive,
prevedendo una pluralità di interventi tra loro alternativi all’interno dei
singoli comparti. La mancata previsione delle prescrizioni esecutive nella
variante originaria – che era “giustificata” dalla volontà di consentire la più
ampia libertà di intervento per l’attuazione del Patto territoriale allora in
itinere – non giustifica che anche questa variante sia carente di requisiti
previsti dalla legislazione urbanistica regionale. La violazione di legge non è
contestata dalle controdeduzioni, le quali si limitano a richiamare il parere
espresso dal CRU in sede di approvazione della variante originaria: ma tale
richiamo è del tutto fuorviante, sia perché non consente di superare il dato
legislativo, ma soprattutto perché la variante originaria era strettamente
connessa con l’attuazione del Patto territoriale e traeva da questa la propria
legittimazione, mentre la variante attuale non ha alcuna relazione con
strumenti di programmazione concertata ed è, al contrario, il frutto
dell’accoglimento di una proposta di un imprenditore privato.
Inoltre la variante del 17.4.2013 – al pari della variante
del 16.9.1999 - è in contrasto con l’art. 2, comma 5, l.r. 78\71, che prescrive
che non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli utilizzati per
colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a
supporto dell’attività agricola. La previsione di legge richiede per la
redazione dei piani regolatori e quindi anche per le loro varianti uno studio
agricolo forestale: studio che manca tra gli allegati alla delibera del
17.4.2013. La mancanza dello studio non è frutto di una dimenticanza, ma di una
omissione, sin dal 1999: anche perché, a differenza di quanto sostenuto in sede
di controdeduzioni, lo studio agricolo forestale (all. …), già depositato in Consiglio comunale a
supporto della proposta di Piano regolatore generale del 2012, individua ampie
aree agricole irrigue e specializzate proprio nelle aree oggetto della variante
del 17.4.2013, aree che la legge impone di non destinare ad usi extragricoli
ogni qualvolta regolate da strumenti urbanistici.
6.
Conclusioni
Da quanto sopra riportato è evidente che il PUA e la
sua attuale variante sembrano disconoscere il territorio in questione trattando
l’area di interesse una tabula rasa sulla quale tutto ed il contrario di
tutto è progettabile.
Si ritiene che quanto
contenuto nel P.U.A. e nella sua variante è gravemente carente dei necessari
approfondimenti urbanistici, idrogeologici, paesaggistici, storico/culturali, che
qualunque variante urbanistica esige, ancor più quando si è in presenza di una
progettualità di P.R.G. che si aspetta venga presentato e discusso in sede di
Consiglio Comunale da ben 30 anni.
Si ritiene,
inoltre, che l’eventuale approvazione della variante sia lesiva degli interessi
collettivi e …. per l’incolumità pubblica e ci si riserva di produrre ulteriore
documentazione a conferma di quanto affermato
Si chiede
pertanto a codesto Assessorato di non approvare la variante e di valutare nel
rispetto dell’interesse pubblica, la sussistenza dei presupposti per
l’annullamento in autotutela della variante originaria.
Daria Condarelli, Alfio Messina,
Salvatore Rapisarda, Horst Langer, 2009, Acquisizione
di noise sismico ambientale nell’area urbana di Catania, in Rapporti Tecnici, anno 2009, numero 110.