mercoledì 14 gennaio 2015

Note al Piano Urbanistico Attuativo Variante Catania Sud (P.U.A. - V.C.S.)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
ALL'ASSESSORE
AL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'URBANISTICA
AL COMUNE DI CATANIA

Note al Piano Urbanistico Attuativo Variante Catania Sud (P.U.A. - V.C.S.) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. Parte II n° 18 del 03.05.2013
Il Comitato NO PUA CATANIA, in persona  di Domenico Cosentino, Agata Milazzo, Giovanni Vindigni
LEGAMBIENTE ONLUS, Circolo Città Ambiente di Catania, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Renato De Pietro, espongono e chiedono quanto segue.

1. Premessa
In data 17.04.2013il Consiglio Comunale di Catania ha adottato la variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA - VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.2005.
Con le presenti note il Comitato NOPUA e l’associazione Legambiente Catania intendono sottoporre a codesto Assessorato ed ai componenti del Consiglio Regionale dell’Urbanistica ……….

2. La Variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA –VCS” ed il Progetto della Ditta Stella Polare
La variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA - VCS”, adottata dal Consiglio Comunale di Catania in data 17.04.2013,è consequenziale ad un atto di indirizzo della Giunta Comunale (Delibera n. 459/2012) con il quale si “dà mandato al Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica di predisporre tutti gli atti di pianificazione necessari da sottoporre al Consiglio Comunale” al fine di adeguare la zonizzazione urbanistica dell’area nonché le relative norme di attuazione alla proposta di progetto presentata dalla ditta Stella Polare.
Il Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica ha predisposto e trasmesso, con nota prot. 258.272 del 08.08.2012 scheda descrittiva della proposta presentata dalla ditta Stella Polare dalla quale si evince che “la realizzazione del Centro Polifunzionale, così come strutturato nel progetto proposto dalla ditta Stella Polare, comporta modifiche planimetriche e delle norme attuative, entrambi costituenti variante al Piano Urbanistico Attuativo, nello specifico:
1. modifica della zonizzazione urbanistica con:
il ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei comparti “C”, “G”, “G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della localizzazione delle funzioni, scissione dei lotti di proprietà di altre ditte, modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei parcheggi pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di Attuazione consentendo:
2. superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3. altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del parco tematico od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4. vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5. superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre una quantità minima;
6. ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di alberature;
7. giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di superficie utile;
8. usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico alberghiere, alberghi e chiesa;
9. strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di superficie utile;
10. distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi;
11. medie strutture di vendita;
12. parco urbano costiero consentire le recinzioni;
13. fascia minima di dieci metri di area a verde solo dalle strade e dal verde pubblico;
14. oneri concessori quantificazione in 10.409.021.
Appare, pertanto, evidente che la proposta di progetto della ditta Stella Polare è del tutto difforme al Piano Urbanistico Attuativo “P.U.A. - VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.2005. Ciò nonostante la Giunta Comunale, invece di invitare la ditta a rivedere la propria progettualità per adeguarla all’impianto generale del PUA ed alle prescrizioni dell’ENAC, fa propria la proposta della ditta Stella Polare, adducendo motivazioni di carattere generale collegate a flussi turistici non meglio quantificati. Si legge, infatti, di “grandi numeri” e di generiche ricadute positive in campo socio economico ed occupazionale, dando mandato al Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica “di predisporre tutti gli atti di pianificazione necessari da sottoporre al Consiglio Comunale al fine di variare il PUA con le modifiche di seguito individuate:
1. modifica della zonizzazione urbanistica con:
il ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei comparti “C”, “G”, “G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della localizzazione delle funzioni, scissione dei lotti di proprietà di altre ditte, modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei parcheggi pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di Attuazione consentendo:
2. superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3. altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del parco tematico od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4. vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5. superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre una quantità minima;
6. ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di alberature;
7. giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di superficie utile;
8. usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico alberghiere, alberghi e chiesa;
9. strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di superficie utile;
10. distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi.”
È del tutto evidente che la Giunta impone all’ufficio preposto la progettualità della ditta Stella Polare che si ricorda essere un consorzio di privati ad evidente discapito dell’interesse pubblico che, come si analizzerà nel seguito del presente documento, vengono palesemente offesi.
Tale affermazione è supportata dal confronto degli elaborati grafici di seguito riportati.



 


3. valutazione ambientale strategica
Violazione della direttiva 2001\42\CE e del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Annullabilità ex art. 11 comma 5 D.lgs. 152\2006.
La variante urbanistica approvata il 17.4.2013 non è stata assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, come risulta dal parere dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Direzione regionale dell’ambiente  - Servizio 1 VAS – VIA, n. prot. 5198 del 31.1.2013.
Il mancato assoggettamento alla Valutazione ambientale strategica della variante del 17.4.2013 è certamente illegittimo, in quanto in palese ed evidente contrasto con le indicazioni di legge e con gli atti regolamentari, per i seguenti motivi.
In primo luogo la variante urbanistica deve essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica, in quanto è idonea ad ospitare, sulla base delle prescrizioni urbanistiche illustrate, opere soggette a valutazione d’impatto ambientale: in particolare all’interno del comparto U zona turistica ricreativa ricettiva è possibile localizzare, in base alle previsioni urbanistiche, parchi tematici e altre strutture turistiche (campeggi, villaggi turistici, centri residenziali turistici) di superficie maggiore di 5 ettari, sottoposti a verifica di impatto ambientale, nonché strade extraurbane e parcheggi. Il punto è pacifico e corrisponde alla prassi dell’amministrazione regionale, la cui deroga in questa particolare circostanza non appare comprensibile.
In secondo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a Valutazione ambientale strategica in quanto le previsioni della zona turistico ricreativa, già poste nella zona G della variante del 16.9.1999, che occupava la parte più vicina all’aeroporto della zona meridionale della variante, sono state “trasferite” di diversi chilometri nella parte più lontana dall’aeroporto, in un area collocata a sud del canale Arci, nella nuova zona U. Ciò comporta che una pluralità di destinazioni ad alto impatto urbanistico, ambientale e paesistico, quali parchi tematici, acquari, palaspettacoli, centri congressuali, discoteche e drive in, sono state collocate in aree diverse da quelle delle variante originaria,più distanti dal centro urbano di Catania e comunque in un diverso contesto ambientale e territoriale, che deve essere sottoposto a specifica valutazione. Il diverso carico urbanistico e ambientale è testimoniato dalla previsione di ampliare le aree a parcheggio in questa zona del comparto e di prevedere parcheggi multipiano a tre elevazioni. La modifica non è di poco conto, perché mentre l’ex area G ricadeva in area già interessata da interventi di trasformazione edilizia, perché mai compresa all’interno dei confini della zona B della riserva naturale Oasi del Simeto, la previsione del comparto U è di maggiore impatto ambientale in quanto ricadente in aree già comprese nelle riserva, e perciò oggetto di minori trasformazioni, e in quanto più lontane dalla pista aeroportuale.
In terzo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a Valutazione ambientale strategica in quanto è stata disposta la modifica delle altezze di diverse strutture edilizie, quali l’acquario, il palacongressi, i parcheggi multipiano, gli alberghi e le strutture dei parchi tematici. Modifica delle altezze che comporta un più elevato impatto paesistico incidendo sui coni di visuale dei fruitori del litorale, di via S. Giuseppe La Rena e della SS 114, con pregiudizio per la qualità dell’uso della fascia costiera.

Si aggiunga che la variante del 17.4.2013 deve essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica anche perché la zona a sud della pista aeroportuale, ed oggetto delle modifiche urbanistiche più importanti, è allo stato attuale integralmente interessata da terreni ad uso agricolo, da interventi di forestazione e da processi di rinaturalizzazione sulle vestigia del sistema dunale preesistente. Al riguardo va ricordato che la variante adottata il 16.9.1999 e approvata dalla Regione il 7.6.2005 non è mai stata soggetta a Valutazione ambientale strategica, pur avendo comportato lo stravolgimento di un’area di grande estensione, già ricadente nella zona B della riserva naturale Oasi del Simeto, e non interessata da fenomeni di urbanizzazione. La mancata sottoposizione della variante originaria alla Valutazione ambientale strategica non è certamente legittima, in quanto la variante è stata approvata dalla Regione Siciliana con il Decreto dirigenziale n. 468 del 7.6.2005, mentre, secondo la giurisprudenza comunitaria recepita dalla Regione Siciliana con la Circolare 52120 del 5.8.2011 del dirigente generale dell’Assessorato regionale Territorio e ambiente, dipartimento regionale dell’Urbanistica (all. … ), la Valutazione ambientale strategica è richiesta per i piani che non siano stati ancora approvati alla data del 21.7.2004. La mancata sottoposizione a Valutazione ambientale strategica della variante originaria costituisce ragione di annullamento del decreto regionale di approvazione e di illegittimità di tutta la procedura successiva e si riverbera anche sulla variante in oggetto: è del tutto irrilevante che la precedente variante non sia stata impugnata, come rilevato dal Consiglio comunale in sede di controdeduzioni, in quanto le ragioni di interesse pubblico all’annullamento in autotutela della variante approvata il 7.6.2005, quantomeno nella parte a sud della pista aeroportuale, derivano dalla circostanza che l’area non è stata interessata da interventi edilizi e ha conservato le caratteristiche originarie di territorio agricolo con processi di rinaturalizzazione in corso. La sussistenza del pubblico interesse alla sottoposizione anche della variante originaria alla valutazione ambientale strategica è dimostrato, in particolare, dal parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania del 9.5.2012 (all. …), con il quale l’ente preposto alla tutela del paesaggio e dell’ambiente richiede specificamente l’effettuazione di una valutazione ambientale strategica, facendo rilevare come le attuali condizioni territoriale, non incise in alcun  modo dalle previsioni della variante già approvata, ma non attuata, verrebbero stravolte ove si approvasse e attuasse la variante in oggetto, lamentando la trasformazione territoriale che deriverebbe dalla “concentrazione di costruito, uomini, attrezzature e infrastrutture” che “determinerà condizioni significativamente diverse per la flora e per la fauna e in genere per tutti gli equilibri dei delicati ecosistemi”.
Per cui a fronte dell’interesse pubblico alla tutela del territorio e dell’ambiente, nonché a quello di evitare di incorrere in una onerosa procedura di infrazione comunitaria – procedura che gli esponenti si riservano di avviare in caso di approvazione -, non sussistono interessi privati consolidati in mancanza di prescrizioni esecutive e di richieste di atti concessori nell’area a sud della pista aeroportuale, oggetto specifico della variante del 17.4.2013.

4. Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI) –Vincoli Rischio Idraulico
La variante annovera, tra i suoi elaborati, la tav. 3ba nella quale vengono evidenziati i vincoli presenti sull’area e derivanti dal Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI).
Della presenza di tali vincoli, però, non vi è riscontro all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione le quali fanno riferimento esclusivamente alle zone di vincolo aeroportuale trascurando, di fatto, l’esistenza di zone a rischio idraulico R2 (rischio medio) ed R3 (rischio elevato).

Eppure nella Relazione Generale del PAI, a pag. 136, si legge che gli Enti Locali
saranno invitati ad integrare le schede progettuali con progetti preliminari o successivi gradi di progettazione, al fine di dare inizio alla verifica di compatibilità degli interventi con le finalità del Piano.
Per progetto preliminare si intende quanto stabilito dalla legge 109/94 (così come modificata e integrata dalle leggi regionali 7/2002 e 7/2003) che, al comma 3 dell’art. 16, recita:
“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”.”

Ed ancora

“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; il comma 1, art.18, del D.P.R. 554/99 stabilisce che il progetto preliminare, salvo diversa determinazione del Responsabile del Procedimento, è composto da:
a)      relazione illustrativa;
b)      relazione tecnica;
c)      studio di prefattibilità ambientale;
d)     indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)      planimetria generale e schemi grafici;
f)       prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g)      calcolo sommario della spesa.
La Relazione illustrativa (art.19, D.P.R. 554/99), secondo la tipologia, la categoria el’entità dell’intervento, contiene:
·         la descrizione dell’intervento da realizzare;
·         l’illustrazione delle ragioni della scelta della soluzione prescelta sotto il profilo
·         localizzativo e funzionale;
·         l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di
·         prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche,
·         idrologiche, idrauliche;
·         l’accertamento, in ordine alla disponibilità, delle aree o immobili da utilizzare;
·         gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
·         il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
·         svolgimento delle varie attività;
·         le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione
·         delle opere esistenti.
La Relazione tecnica (art.20, D.P.R. 554/99) riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione, connessi alla tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento.
In particolare, la relazione tecnica relativa ad un intervento di mitigazione idraulica del P.A.I. deve contenere:
·         analisi conoscitiva del territorio mediante l’individuazione delle infrastrutture viarie e di approvvigionamento, gli insediamenti civili, agricoli e industriali e le
·         opere di sistemazione fluviale e costiera;
·         studio idrologico ed idraulico (mediante modellazione matematica)dell’intervento di mitigazione del rischio.
La Relazione tecnica relativa ad interventi di mitigazione del rischio geomorfologico, deve contenere:
     l’analisi conoscitiva, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, gli aspetti idraulici, l’uso dei suoli, la descrizione degli squilibri geomorfologici e l’individuazione dei principali processi in atto, la descrizione degli interventi esistenti, considerando un ambito di analisi che comprenda almeno l’intero versante in cui è inserita l’area in esame.
Lo studio di prefattibilità ambientale (art.21, D.P.R. 554/99), in relazione alla tipologia, categoria, all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, deve contenere:
a)      la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, sia a carattere generale che settoriale;
b)      lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali;
c)      l’illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d)     la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e)      l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti,
f)       nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
Gli schemi grafici del progetto preliminare (art.22, D.P.R. 554/99) devono essere redatti in scala adeguata e debitamente quotati, con gli opportuni tematismi e le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento.
L’art.46 del D.P.R. 554/99, ai commi 1 e 2, recita:
“Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 109/94, i progetti preliminari sono sottoposti, a curadel responsabile del procedimento e alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia,alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento.
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed
economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione e tende all’obiettivo diottimizzare la soluzione progettuale prescelta”.”

Nulla di quanto previsto è stato redatto dal Comune di Catania.
Eppure il PUA viene ritenuto strategico per lo sviluppo turistico della città prevedendo centinaia di lavoratori giornalmente impiegati nelle attività previste, con migliaia di visitatori che ogni anno dovrebbero usufruire dei servizi previsti.
La presenza oggi di aree a rischio idraulico R2 (rischio medio) ed R3 (rischio elevato), che diventerebbero in presenza delle strutture ed infrastrutture presenti nel PUA aree a rischio idraulico R4 (rischio molto elevato), esigono progetti di mitigazione del rischio, ad oggi inesistenti,che andrebbero approvati e finanziati ancor prima di qualunque variante urbanistica che volesse ossequiare gli interessi della Ditta Stella Polare.
Ed ancora al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei fruitori dell’area PUA gli eventuali interventi/progetti di mitigazione del rischio vanno realizzati prima di concedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di ciascun intervento pianificato nella variante PUA 2013.

5. Studio Geologico - Circolare ARTA 15 Ottobre 2012, prot. n. 57027
Con la circolare 15 Ottobre 2012, prot. n. 57027 – entrata in vigore dall’1 Novembre 2012 - codesto Assessorato impartisce alle amministrazioni locali le istruzioni per l’effettuazione degli studigeologici per la formazione, la revisione el’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Si legge nella circolare
Il legislatore, infatti, riconosce alle discipline geologiche un ruolo importante nei processi di pianificazione, programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici del territorio regionale.
Ciò è conseguente alla convinzione che una corretta politica di salvaguardia esviluppo delle risorse ambientali deve essere basata sulla conoscenza evalutazione dei fattori fisici che ne condizionano l’uso.
Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei parametri geologico ambientali che possono influenzare le trasformazioni antropiche e, sulla base diessi, pianificare uno sviluppo coerente e consapevole dei limiti imposti dafattori naturali quali l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico esismico.
La Circolare dispone che per la redazione degli strumenti urbanistici generali e prescrizioni esecutive, nonché per la revisione e rielaborazione di quelli non corredati da idoneo studio geologico, dovranno essere effettuate le indagini e gli studi così come specificati:
a) Analisi delle informazioni esistenti;
b) Cartografia di analisi (Carta geologica, Carta geomorfologica, Carta idrogeologica, Carta litotecnica, Carta delle indagini);
c) Cartografia di sintesi (Carta delle pericolosità geologiche, Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, Carta della suscettività del territorio);
d) Risultati delle indagini;
e) Relazioni.
È palese, alla luce di quanto contenuto nella Circolare, che la variante adottata dal Consiglio Comunale deve annoverare tra le cartografie lo stralcio dello studio geologico redatto secondo le disposizioni normative oggi vigenti, ma ciò non è stato rispettato dal Comune di Catania
Si portata, a conclusione di questo punto, le conclusioni della Circolare:
“Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle superiori direttive onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) nella nostra Regione che presenta un elevato livello di rischio, sia per oggettive condizioni naturali che in conseguenza di errati interventi antropici che ne hanno ulteriormente elevato il livello e la pericolosità.”.
La mancanza di uno studio geologico a supporto della documentazione della variante non è frutto di una dimenticanza, in quanto l’amministrazione comunale era certamente a conoscenza della estrema delicatezza del contesto territoriale sotto l’aspetto geomorfologico. In quanto la delicatezza del territorio trova specifica conferma nello studio geologico a supporto della proposta di Piano regolatore generale del 2012, già depositato presso il Consiglio comunale, dove le aree oggetto della variante vengono definite, nelle tavole di piano, quali zone di alta pericolosità potenziale per input sismico, in quanto soggette a liquefazione di sedimenti sciolti (sabbie monogranulari sature); studio geologico che trova a sua volta conforto in uno studio scientifico condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pubblicato nella rivista Rapporti Tecnici, anno 2009, numero 110[1] (Allegato n. .... ).


6. Masserie ed edifici storici
Tra gli elaborati della variante vi è la Tav. 17V “Edifici esistenti – Stralcio scala 1:5000” nella quale viene presentata una documentazione fotografica di n.7 edifici.
Si tratta nello specifico di masserie ed edifici storici che nelle NTA adeguate al decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.05 andavano salvaguardate, riqualificate ed inserite organicamente negli interventi progettuali e che oggi la variante cancella sulla base di alcuni scatti fotografici senza alcun approfondimento sul valore storico, culturale, antropologico e paesaggistico.
Tale eliminazione è del tutto arbitraria ed in contrasto con le indicazioni del Piano Paesistico della Provincia di Catania che annovera tra i beni culturali ed ambientali proprio quelle masserie che l’attuale variante ha cancellato permettendone la futura demolizione a vantaggio della ditta Stella Polare e del suo progetto ed a svantaggio della memoria collettiva e dell’identità dei luoghi.
Si ricorda che l’Arch. Caffo, nella  Conferenza di Servizi del 16.11.99 sottolineava come “… la realizzazione dei villaggi turistici andrebbe a cancellare l’attuale “trama” agraria (opere di antropizzazione, colture) di quel territorio, che ne costituisce la sua struttura “storica”, che va conservata e per questo rivitalizzata con interventi con essa compatibili. È necessario, dunque, un “ridisegno critico” delle suddette zone, che investa tutta l’area considerata in funzione dell’effettivo ed attuale “uso del suolo”, operando interventi che permettano il mantenimento dei valori paesistico-ambientali ancora presenti o la riqualificazione di quelle parti che, per un precedente uso distorto, risultino oggi compromesse. … Anche per il “parco costiero attrezzato” si dovrà tenere in considerazione quanto già detto a proposito della tutele della struttura del paesaggio agrario, per non cancellare, anche se con opere di “verde”, le opere e le colture esistenti”.
Di seguito si riporta un IGM 1:25.000 (anno 1924) a conferma del valore storico culturale delle masserie che oggi la ditta Stella Polare pretende demolire.


7 Violazione dell’art. 2 l.r. 78\71: mancanza di prescrizioni esecutive e dello studio agricolo forestale.
La variante del 17.4.2013 – sia nella parte in cui modifica, sia nella parte in cui conferma, la variante adottata il 16.9.1999 e approvata il 7.6.2005 – è in contrasto con la disciplina urbanistica regionale, non solo perché in contrasto con le direttive comunali e in difformità dallo stesso schema di massima del Piano regolatore generale, ma anche perché in chiaro contrasto con specifici obblighi previsti dalla disciplina vigente.
In particolare, la variante è certamente in contrasto con l’art. 2, commi 1 e 2, l.r. 78\71, in quanto, pur regolando un’area vasta, non contiene le prescrizioni esecutive, prevedendo una pluralità di interventi tra loro alternativi all’interno dei singoli comparti. La mancata previsione delle prescrizioni esecutive nella variante originaria – che era “giustificata” dalla volontà di consentire la più ampia libertà di intervento per l’attuazione del Patto territoriale allora in itinere – non giustifica che anche questa variante sia carente di requisiti previsti dalla legislazione urbanistica regionale. La violazione di legge non è contestata dalle controdeduzioni, le quali si limitano a richiamare il parere espresso dal CRU in sede di approvazione della variante originaria: ma tale richiamo è del tutto fuorviante, sia perché non consente di superare il dato legislativo, ma soprattutto perché la variante originaria era strettamente connessa con l’attuazione del Patto territoriale e traeva da questa la propria legittimazione, mentre la variante attuale non ha alcuna relazione con strumenti di programmazione concertata ed è, al contrario, il frutto dell’accoglimento di una proposta di un imprenditore privato.
Inoltre la variante del 17.4.2013 – al pari della variante del 16.9.1999 - è in contrasto con l’art. 2, comma 5, l.r. 78\71, che prescrive che non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola. La previsione di legge richiede per la redazione dei piani regolatori e quindi anche per le loro varianti uno studio agricolo forestale: studio che manca tra gli allegati alla delibera del 17.4.2013. La mancanza dello studio non è frutto di una dimenticanza, ma di una omissione, sin dal 1999: anche perché, a differenza di quanto sostenuto in sede di controdeduzioni, lo studio agricolo forestale (all.  …), già depositato in Consiglio comunale a supporto della proposta di Piano regolatore generale del 2012, individua ampie aree agricole irrigue e specializzate proprio nelle aree oggetto della variante del 17.4.2013, aree che la legge impone di non destinare ad usi extragricoli ogni qualvolta regolate da strumenti urbanistici.


6. Conclusioni
Da quanto sopra riportato è evidente che il PUA e la sua attuale variante sembrano disconoscere il territorio in questione trattando l’area di interesse una tabula rasa sulla quale tutto ed il contrario di tutto è progettabile.
Si ritiene che quanto contenuto nel P.U.A. e nella sua variante è gravemente carente dei necessari approfondimenti urbanistici, idrogeologici, paesaggistici, storico/culturali, che qualunque variante urbanistica esige, ancor più quando si è in presenza di una progettualità di P.R.G. che si aspetta venga presentato e discusso in sede di Consiglio Comunale da ben 30 anni.
Si ritiene, inoltre, che l’eventuale approvazione della variante sia lesiva degli interessi collettivi e …. per l’incolumità pubblica e ci si riserva di produrre ulteriore documentazione a conferma di quanto affermato
Si chiede pertanto a codesto Assessorato di non approvare la variante e di valutare nel rispetto dell’interesse pubblica, la sussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela della variante originaria.




[1]Daria Condarelli, Alfio Messina, Salvatore Rapisarda, Horst Langer, 2009, Acquisizione di noise sismico ambientale nell’area urbana di Catania, in Rapporti Tecnici, anno 2009, numero 110.

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